Art. 11.
(Proiezione delle opere cinematografiche italiane e comunitarie).

      1. I gestori delle sale cinematografiche aperte al pubblico per più di duecento giorni all'anno hanno l'obbligo di proiettare opere cinematografiche italiane e comunitarie di nuova produzione per almeno sessanta giorni per semestre, compresi otto sabati e otto domeniche, e opere cinematografiche italiane, all'interno dei sessanta giorni, per almeno trenta giorni. I semestri decorrono da ottobre a marzo e da aprile a settembre.

 

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      2. I gestori di cui al comma 1 nel mese successivo al termine del semestre interessato inviano al CNC, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo in grado di attestare la data certa della comunicazione, un prospetto analitico che attesta l'adempimento dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
      3. Nel caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, il CNC, anche d'ufficio, contesta la violazione e, decorsi quindici giorni dalla data della contestazione, con provvedimento motivato ordina la chiusura della sala per quindici giorni.
      4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 da parte delle imprese di distribuzione e dei gestori delle sale cinematografiche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma equivalente all'incasso di sette giorni, calcolato sulla base della media quotidiana dell'anno solare precedente. In caso di inadempienza reiterata, il CNC ordina la chiusura della sala per quindici giorni.